IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
 
               IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE 
 
  Vista la legge 9 giugno 1964,  n.  615,  sulla  bonifica  sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; 
  Vista la legge 23 gennaio  1968,  n.  33,  recante  modifiche  alla
predetta legge 9 giugno 1964, n. 615; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il testo unico della legge comunale e  provinciale  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1965, concernente  il  piano
di profilassi della brucellosi dei bovini; 
  Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, recante modifiche  ai
decreti ministeriali 11 e 12 marzo  1965,  concernenti  il  piano  di
profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini; 
  Udito il parere della Commissione prevista dall'art. 2 della  legge
23 gennaio 1968, n. 33; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  risanamento  degli  allevamenti  bovini  dalla  brucellosi   ha
carattere volontario. 
  Tuttavia nei programmi proposti ogni anno dalle commissioni di  cui
all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo'  essere  prevista
l'esecuzione obbligatoria  delle  norme  del  presente  decreto,  nei
limiti dei fondi disponibili, nei casi seguenti: 
  1) quando nella provincia o nei singoli  comuni  o  in  determinati
comprensori  fissati  dal   veterinario   provinciale,   sentita   la
Commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che
interessino,  tutto  o  in  parte,  il  territorio  di  piu'   comuni
contermini della stessa provincia, il 60 per cento  degli  allevatori
aderiscano ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di  cui
al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione  dei  programmi  di
profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla brucellosi; 
  2) quando nelle circoscrizioni  territoriali  suindicate  sia  gia'
sottoposto alle operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  dalla
brucellosi  il  60  per  cento  dei  bovini  censiti   dagli   organi
competenti. 
  Qualora le  operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  per  la
brucellosi risultino estese al 60 per cento dei bovini  esistenti  in
una o piu' regioni, il Ministro per la sanita', di  concerto  con  il
Ministro per  l'agricoltura  e  le  foreste  e  previo  parere  della
Commissione di cui all'art. 2 della legge 23  gennaio  1968,  n.  33,
puo' stabilire l'obbligo della profilassi e del risanamento che sara'
attuato in ogni provincia secondo  i  programmi  predisposti  con  le
modalita' della legge sopracitata.