IL MINISTRO PER LA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1965, concernente il piano di profilassi della brucellosi dei bovini; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, recante modifiche ai decreti ministeriali 11 e 12 marzo 1965, concernenti il piano di profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini; Udito il parere della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33; Decreta: Art. 1. Il risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi ha carattere volontario. Tuttavia nei programmi proposti ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' essere prevista l'esecuzione obbligatoria delle norme del presente decreto, nei limiti dei fondi disponibili, nei casi seguenti: 1) quando nella provincia o nei singoli comuni o in determinati comprensori fissati dal veterinario provinciale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che interessino, tutto o in parte, il territorio di piu' comuni contermini della stessa provincia, il 60 per cento degli allevatori aderiscano ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla brucellosi; 2) quando nelle circoscrizioni territoriali suindicate sia gia' sottoposto alle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi il 60 per cento dei bovini censiti dagli organi competenti. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento per la brucellosi risultino estese al 60 per cento dei bovini esistenti in una o piu' regioni, il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e previo parere della Commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' stabilire l'obbligo della profilassi e del risanamento che sara' attuato in ogni provincia secondo i programmi predisposti con le modalita' della legge sopracitata.